Se una bolletta della luce non viene pagata nei tempi prestabiliti si può incorrere nel distacco della corrente.
Magari per una dimenticanza o per il mancato recapito della bolletta, ritrovarsi con la corrente staccata può essere un vero disagio.
Le bollette devono riportare, come stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, alcuni dettagli fondamentali per essere ritenute valide. In particolare devono essere segnalate la data di emissione e di scadenza. Tra queste due date devono esserci almeno 20 giorni.
Se invece si parla di mercato libero dell’energia bisogna attenersi alle norme previste dal contratto firmato.
In caso di mancato pagamento, il venditore di energia è obbligato ad inviare una raccomandata al cliente informandolo circa l’ultima data utile per saldare unitamente ai dettagli di come inviare copia dell’avvenuto pagamento (ad esempio via fax). Il tempo concesso è di 20 giorni che diventano 10 in caso il cliente risulti già moroso.
Se il cliente non paga la bolletta scaduta il venditore dovrà inviare richiesta al fornitore per ridurre la potenza della fornitura elettrica del 15%. Dopo altri 15 giorni, in caso il cliente continui a non pagare la bolletta, si procederà con il distacco della corrente.
E’ importante sapere che il venditore è obbligato, per legge, a comunicare, nei tempi prestabiliti, tutti i dettagli e le informazioni affinché il cliente possa comprendere bene e, se ben intenzionato, pagare quanto dovuto.
In caso contrario il venditore è obbligato a dare un congruo indennizzo che viene accreditato in bolletta in modo automatico. L’importo di tale indennizzo varia a seconda della norma non rispettata, per esempio al cliente spetta un rimborso di 30 euro in caso il venditore non abbia spedito la raccomandata di avviso di bolletta scaduta. In questo caso nessun costo di riattivazione dell’utenza staccata può essere addebitato al cliente.
Esistono anche dei casi per i quali non può avvenire, per legge, il distacco della corrente:
- L’importo totale della bolletta scaduta è pari o inferiore al deposito cauzionale
- Il cliente ha inviato un reclamo scritto la venditore a seguito di una bolletta che presenti apparenti irregolarità o conguagli
- Il venditore non ha inviato la raccomandata di avviso
- L’interruzione della fornitura avviene nei giorni prefestivi e festivi
- Mancato recapito dell’attestazione di pagamento per cause che non sono imputabili al cliente
In caso la fornitura di energia elettrica sia stata staccata e si desidera riattivarla è necessario versare l’importo della bolletta scaduta ed inviare quanto prima la copia del pagamento al venditore.
Dal momento in cui il venditore inoltra richiesta formale al distributore di riattivazione della fornitura, questo ha l’obbligo di procedere all’operazione entro un giorno feriale. Se si parla di contatori telegestiti il tempo previsto è di un giorno lavorativo.
Sono a carico del cliente i costi di riattivazione della fornitura, questo solo nel caso in cui questo risulti effettivamente moroso.
Nel caso in cui il distributore ritardi la riattivazione il cliente ha diritto a ricevere un rimborso, versato nella bolletta successiva, pari a 35 euro in caso il ritardo sia di un giorno, 70 euro per due giorni al massimo e 105 euro dai tre giorni di ritardo in poi.